Comune di Torino

Deliberazione mecc. 2017-00494 del 14/02/2017
L'art. 8 bis, prevede, che i titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio possano concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali.
La fattispecie rappresentata prevede, pertanto, la facoltà per il titolare di un’attività di acconciatore o estetista di concedere in uso, tramite un contratto (che deve essere stipulato con scrittura privata o con atto pubblico registrato presso l’Agenzia delle Entrate) una postazione di lavoro/cabina ad altro soggetto che, in veste di imprenditore, in possesso dei requisiti professionali, esercita in modo autonomo la propria attività.

Regolamento 324 "Disciplina delle attività di acconciatore ed estetica"
L’esercizio delle attività di acconciatore ed estetisti è subordinato alla sussistenza di requisiti previsti dagli art. 3, 6 e 7 del  Regolamento Comunale n. 324: “Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista”, in particolare requisiti: soggettivi, professionali, dei locali.

Ordinanza Sindacale n.3 del 20/01/2021
Nuova disciplina degli orari delle attività di acconciatore ed estetista.
Ciascun esercizio, in tutto il territorio cittadino, determina liberamente l’orario di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana. L’orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le ore 22,00, con possibilità di effettuare l’orario continuato senza interruzione a metà giornata. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso, è consentita la tolleranza di mezz’ora oltre l’orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d’accesso all’esercizio resti chiusa.